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Sedute del 29 novembre e del 20 dicembre 2011
La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presieduta, in qualità di Vicepresidente, dall'Avv. Generale dello Stato, Ignazio Francesco Caramazza, si è riunita, il 29 novembre e il 20 dicembre 2011 alle ore 15 a Palazzo Chigi
Nel corso della due sedute, sono state esaminate ed approvate n 26 richieste di parere e decisi n 79 ricorsi.
Nell'ambito dell'attività consultiva:
- la Commissione ha espresso il proprio parere sul quesito posto da un Comune che ha manifestato dubbi sul diritto di accesso di un consigliere comunale agli elenchi anagrafici dei cittadini in quanto si tratterebbe, di atti che, essendo compiuti dal Sindaco quale Ufficiale del Governo, sarebbero esclusi, a dire dell'amministrazione comunale, dal diritto riconosciuto ai consiglieri. La Commissione ricorda che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato (del Giudice amministrativo e della Commissione) in tema di diritto di accesso dei consiglieri comunali, ex art. 43, co. 2, TUEL è riconosciuta al consigliere comunale e provinciale un'ampia potestà di accesso a tutte le notizie ed informazioni, non comprimibile in nessun caso e per alcun motivo, essendo sufficiente che la richiesta di accesso attenga a informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare. Né, tanto meno, rileva in senso contrario il fatto che le informazioni richieste concernano dati riservati trattati dal Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo (ai sensi dell'art. 54, comma 3, TUEL in materia di tenuta dei registri di stato civile e di popolazione). Infatti, ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL ai consiglieri comunali è imposto l'obbligo di non divulgare il contenuto delle informazioni e degli atti segreti o riservati ai quali ha avuto accesso, incorrendo in caso negativo in responsabilità personale, ma nessun documento o atto può essere loro sottratto in ragione della sua eventuale segretezza o riservatezza. Alla luce di quanto esposto, la Commissione ritiene sussistere il diritto del consigliere comunale di accedere agli elenchi e alle cancellazioni anagrafiche richieste al fine di esercitare le prerogative connesse all'esercizio del proprio mandato politico;
- la Commissione ha poi risposto ad un cittadino che chiede se il diritto di accesso ad una delibera comunale dell'Ente locale di residenza sia assoggettata al regime giuridico previsto dalla legge n 241/1990 ovvero a quello contenuto nell'art 10 del D Lgs n 267/2000, poiché l'Ente acceduto lo ha invitato a specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. A parere della Commissione l'istanza di accesso, provenendo da un cittadino residente nel Comune destinatario della richiesta, è indubbiamente assoggettata alla disciplina dell'art. 10 del TUEL, che configura il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare. Il diritto all'accesso al cittadino residente deve essere garantito senza la dimostrazione di alcuno specifico interesse;
Link governativo http://www.commissioneaccesso.it/1981.aspx
art. 10 del TUEL
Articolo 10 - Diritto di accesso e di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla ri-servatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sul-l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.
3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.