Jesolo 26 Giugno 2014
A JESOLO SONO ORMAI DIVERSE SETTIMANE CHE C'È POLEMICA SUI PARCHEGGI DEI CAMPER
Questo è un cartello stradale all'entrata del Comune di Jesolo
Nelle scorse settimane a Jesolo, è divampata la polemica dei camper.
Come ogni anno in questo periodo, questa polemica ritorna, d'altronde con l'inizio della stagione estiva i turisti e/o i pendolari si muovono anche con questi mezzi per venire al mare ed una volta arrivati, dove possono parcheggiare se a Jesolo, leggendo i cartelli stradali affissi all'entrata del Comune vige il divieto di " No Camping" ? .
Ora ci sarebbe da capire dove eventualmente questi autoveicoli, come da C.d.S. potrebbero parcheggiare?
Che ci siano altri interessi privati e/o problematiche nella polemica sorta nelle scorse settimane ?
La chiusura di quest'area ai camper, che problemi porterà a Jesolo per gli altri camper che arriveranno in questa stagione ? Dove troveranno da parcheggiare se non in quelle poche aree private a pagamento? Credo che questo problema dovrebbe essere risolto una volta per tutte e definitivamente dall'attuale amministrazione Comunale, che dovrebbe creare dei parcheggi pubblici con il pagamento di un ticket a monte della zona e non vietando tucur e basta!
Altrimenti, questo problema non troverà una soluzione.
In merito a questi autoveicoli, che cosa dice il Codice della Strada ?
Immagini di Via Oriente a Jesolo
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 185. Circolazione e sosta delle autocaravan.
1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle autocaravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona.
4. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.