Posti parcheggio bianchi CdS
2021
Regolamentazione dei parcheggi in città
La prima cosa da fare per scoprire quanti parcheggi con strisce bianche deve garantire il Comune è partire dal Codice della strada. È proprio qui che, infatti, si trova una norma che ci può fornire una prima risposta.
In particolare, il comma 8 dell’articolo 7 del Codice della strada* stabilisce quanto segue. Se il Comune decide di predisporre delle aree da destinare a parcheggio con custodia o li dia in concessione oppure dispone l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta deve riservare una adeguata area, destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tale obbligo non sussiste per:
- le aree pedonali;
- le zone a traffico limitato (cosiddetta Ztl);
- gli agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- le zone di particolare rilevanza urbanistica (ossia per esigenze di traffico) opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta comunale con apposita delibera nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Da ciò la giurisprudenza ha dedotto che, salvo nei quattro eccezionali casi appena elencati, in tutti gli altri posti della città il Comune non può predisporre solo aree di parcheggio a pagamento (quelle cioè contrassegnate con le strisce blu) o con limite di durata ma deve provvedere a predisporre anche aree di parcheggio gratis (quelle cioè contrassegnate con le strisce bianche).
La norma parla di «adeguate aree» ma non specifica se debba sussistere una specifica proporzione tra aree a pagamento e aree gratis; non dice cioè quanti parcheggi con strisce bianche è necessario prevedere in prossimità di quelli con le strisce blu.
Vediamo allora se la giurisprudenza ha provato a chiarire questa lacuna.
Strisce bianche: qual è il numero da garantire?
Sulla questione della proporzione dei parcheggi gratis e parcheggi a pagamento è intervenuta una storica sentenza della Cassazione a Sezioni Unite [1]. Questa ha definito una serie di principi fondamentali della materia. La Corte ha ribadito l’illegittimità (per violazione del citato articolo 7 del Codice della strada) di tutte le delibere comunali e delle ordinanze sindacali che – ad eccezione dei quattro casi in cui la legge ammette le sole strisce blu (ossia: 1) aree pedonali, 2) Ztl, 3) aree del centro storico o di pregio ambientale; 4) zone di rilevanza urbanistica definite dal Comune) – istituiscono parcheggi a pagamento senza che su parte della stessa area o su altra nelle immediate vicinanze siano riservati spazi adeguati destinati alla libera sosta.
L’applicazione della regola sull’alternanza delle strisce blu e bianche – fra l’altro confermata da numerose altre sentenze – è ormai pacifica e mai messa in discussione. Ma nessuna pronuncia ha mai chiarito cosa si debba intendere per «adeguati spazi» e, quindi, quale debba essere il rapporto tra aree di parcheggio gratis e aree a pagamento.
Difficilmente però i giudici potrebbero entrare nel merito, non potendo sindacare le valutazioni fatte dall’amministrazione. In buona sostanza, il giudice potrebbe ritenere valide le multe anche se non c’è una perfetta parità tra parcheggi gratis e parcheggi a pagamento.
Peraltro, il Comune potrebbe anche dichiarare la zona come area a rilievo urbanistico o di pregio storico-ambientale per superare a monte il problema delle proporzioni tra strisce blu e strisce bianche.
Se così fosse, all’automobilista non resterebbe che contestare tale delibera se non sufficientemente motivata. Il Comune, infatti, non può “vincolare” le aree sulle quali non v’è alcuna esigenza di traffico per come invece richiesta dalla legge. In tal caso, però, l’automobilista che voglia far valere i propri diritti dovrebbe prima impugnare al Tar la delibera comunale e poi contestare la multa dinanzi al giudice di pace. Due cause per non pagare un divieto di sosta ci sembrano difficilmente giustificabili.
Dal Web
*Art. 7 C.d.S. : Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1, 2 e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all’art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l’obbligo di arrestarsi all’intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest’ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell’espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9, sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della Giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla Giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
13-bis. Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 164 ad euro 664 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 169. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 ad euro 326.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.
15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell’attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E’ sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 9 gennaio 2007 (Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 116
Pubblica Amministrazione - Zone di parcheggio a pagamento - Limiti - Zone di parcheggio libero - C.d. “strisce blu” - Sanzioni amministrative irrogate per la mancata esposizione del tagliando - Giurisprudenza. La Corte, su pronuncia a Sezioni Unite (era stata sollevata eccezione di difetto di giurisdizione), conferma la sentenza di merito di accoglimento dell’opposizione avverso alcune sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, irrogate per la mancata esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta all’interno delle “strisce blu”, rilevando l’esistenza di vizi di legittimità nei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, qualora non rispettino l’obbligo, imposto dall’art 7, ottavo comma, del codice della strada, di prevedere zone di parcheggio libero in prossimità di esse (in questo senso già Cass. S.U. n. 6348 del 1984). Presidente V. Carbone, Relatore M. Bonomo. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 9 gennaio 2007 (Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 116
Pubblica Amministrazione - Procedura e varie - Pagamento di sanzioni amministrative - CdS - Giurisdizione sulle controversie - giudice ordinario. La giurisdizione, sulle controversie aventi per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli, spettano al giudice ordinario essendo in contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria. Presidente V. Carbone, Relatore M. Bonomo. CORTE DI CASSAZIONE Sezioni Unite Civili, 9 gennaio 2007 (Ud. 16/11/2006), Sentenza n. 116
Udienza Pubblica del
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CIVILE SEZIONI UNITE
Composta dagli III. mi Signori
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 novembre 2001 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cagliari l'Avv. Gavino Satta per sé e per la moglie Bonaria Piras si opponeva all'intimazione di pagamento di alcune sanzioni applicate dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Quartu Sant'Elena per ripetute violazioni all'art. 157 CdS (parcheggio dell'autovettura di proprietà della Piras, utilizzata dal Satta, in zona a pagamento senza l'esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta).
Il ricorrente chiedeva che venissero dichiarati nulli ed inefficaci tutti i verbali di accertamento e di contestazione notificatigli per manifesta nullità delle delibere della Giunta Municipale e delle ordinanze del Sindaco di Quartu adottate in materia di parcheggi a pagamento nel centro cittadino, nullità derivante dalla mancata previsione di adeguate aree destinate al libero parcheggio, come previsto dal comma 8 dell'art. 7 Cds.
Il Comune di Quartu S.E. eccepiva l'incompetenza del giudice a deliberare in materia di dichiarazione di illegittimità di atti amministrativi, quali la istituzione di aree di parcheggio e, nel merito, sosteneva che la zona di parcheggio rientrava tra quelle definite A) dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 144, emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici.
Con sentenza deliberata e depositata il 3 luglio 2002, il Giudice di Pace di Cagliari, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità ed inefficacia di tutti i verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata impugnati, dei quali ordinava la revoca, condannando il Comune di Quartu S.E al rimborso delle spese processuali.
Osservava il giudice di merito, in particolare:
a) che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto gli atti amministrativi erano esaminati solo incidentalmente;
b) che le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento dovevano essere disapplicate per aver ignorato il disposto dell'art. 9 della legge 3 maggio 1967 n. 317, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze dell'area interessata;
c) che erano inoltre state emanate ordinanze del Sindaco di Quartu S.E., istitutive di ulteriori parcheggi a pagamento, nel periodo dal 18 maggio 1994 al 2 marzo 2001, in nessuna delle quali era state tenuto conto del dettato dell'art. 8 CdS (salvo che nell'ordinanza n. 110 del 6 giugno 1994 che aveva previsto l'istituzione di un parcheggio libero in una zona lontanissima);
d) che l'assunto del Comune, secondo cui le strade e le piazze interessate rientravano nella zona definibile come A ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 144, non poteva essere condiviso, in mancanza di riscontri documentali.
Avverso tale decisione il Comune di Quartu Sant'Elena ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Gavino Satta e Maria Bonaria Piras hanno resistito con controricorso ed hanno depositato una memoria, pervenuta in cancelleria per posta il 9 giugno 2006.
All'udienza del 12 giugno 2006 il Collegio della Prima Sezione civile disponeva la remissione degli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il controricorso è improcedibile, essendo stato depositato (mediante spedizione a mezzo posta effettuata il 27 gennaio 2003) oltre il termine di venti giorni dalla notificazione (avvenuta il 5 dicembre 2002), prescritto dall'art. 370 c.p.c.
2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 4, primo comma, lettera b del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, e succ. mod., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non aveva considerato come il provvedimento erroneamente ritenuto affetto da vizi avesse inteso tutelare le esigenze dei servizi di sosta a pagamento, né che il pubblico interesse può (non) coincidere con l'interesse di uno o più soggetti senza che ciò valga ad incidere sull'aspetto pubblicistico dell'interesse tutelato con il provvedimento amministrativo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di giurisdizione, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 23, terz'ultimo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, nel suo coordinamento con gli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 22 48, all. E.
Si sostiene che il giudice di pace, sebbene tenuto a limitare il proprio sindacato alla legittimità del provvedimento, ai soli fini della disapplicazione, aveva esteso la sua valutazione al merito, travalicando i limiti interni della propria competenza giurisdizionale, sia criticando la scelta operata dall'Amministrazione nel prendere in considerazione l'interesse pubblico del funzionamento dei servizi sia dichiarando l'opportunità di riservare un'area per la sosta di determinati autoveicoli.
4. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, in base alle medesime considerazioni svolte con il motivo precedente, con riferimento alla parte della motivazione che contesta la corretta individuazione delle aree del centro storico da parte del Comune di Quartu S.E..
5. La questione di giurisdizione, che va esaminata preliminarmente, non è fondata.
La controversia ha per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli. La giurisdizione spetta al giudice ordinario essendo in contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria.
Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento.
Il Giudice di pace di Cagliari ha disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni perché esse (delibere n. 1469 del 21.8.1989, n. 1424 del 16.9.1991 e n. 621 del l'11.5.1994, nonché una serie di ordinanze del Sindaco comprese tra il periodo 18.5.1994 - 2.3.2001) non prevedevano la istituzione di parcheggi liberi né davano atto della preesistenza di tali parcheggi, in violazione dell'art. 8 CdS.
Evidentemente si voleva fare riferimento all'art. 7, comma 8 CdS secondo cui "Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato, nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".
Il Giudice di pace ha osservato anche che solo l'ordinanza n. 110 del 6 giugno 1994 aveva previsto l'istituzione di un parcheggio libero, ma questo era situato in zona lontanissima dall'area riguardante le contestate violazioni. Né poteva ritenersi, secondo il medesimo giudice, che l'obbligo di riservare un'adeguata area destinata a parcheggio libero non sussistesse con riferimento ai casi esaminati, in quanto i parcheggi rientravano nella zona definita "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro (più esattamente, dei Lavori Pubblici) 2 aprile 1968, perché il Comune non aveva mai definito come tale l'area in questione né aveva prodotto documentazione da cui risultasse che le strade di cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale.
Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell'obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero. Nel medesimo senso, con riferimento all'art. 4, comma 8, del codice della strada approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, si sono già pronunciate queste Sezioni Unite, con la sentenza n. 6348 del 4 dicembre 1984 n. 6348, secondo cui, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l'osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure al limitato fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento.
Sul punto il ricorrente non ha formulato specifiche censure deducendo vizi di violazione di legge né ha lamentato difetto di motivazione in relazione al possesso in concreto, da parte delle aree interessate, dei caratteri necessari per rientrare nella zona definita "A" dell'art. 2 citato.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'esito del ricorso e dell'improcedibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il controricorso, di chiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2006.