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Art.12 Legge 441 risposta del Garante - I documenti di Jesolo, Claudio Vianello che ti documenta senza ipocrisie. Ti tiene quotidianamente aggiornato sulla vita politica e non di Jesolo, con commenti, approfondimenti, opinioni sui fatti di attualità in Jesolo e qualche altra notizia" Il Diario di Jesolo - Il Blog " di Jesolo

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Art.12 Legge 441 risposta del Garante

Leggi e Norme

Queste sono delle regole in vigore in migliaia di Comuni Italiani e a Jesolo ?

Entro tre mesi dalla notificazione dell’avvenuta elezione effettuata dal Sindaco ai sensi dell’art. 61 del T.U. 16/5/1960, n. 570, i membri del Consiglio Comunale sono tenuti a trasmettere al Sindaco per il deposito nella Segreteria del Comune:
1)una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società, con l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
2)copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
3)una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".
Alcuni esempi di comerendono pubblic i redditi e i loro patrimoni gli amministratori Comunali:
Il Sindaco di Cuneo Federico Borgna
Il Sindaco di Verona Flavio Tosi
questa è la pagina ufficiale
Redditi degli amministratori
Come previsto dall'articolo 12 della legge n. 441 del 5 luglio 1982, vengono pubblicati i redditi e la situazione patrimoniale  degli amministratori del Comune di Verona. I redditi sono quelli percepiti nell'anno 2011. La situazione patrimoniale è invece quella dichiarata al momento della presentazione.
Le dichiarazioni si riferiscono agli amministratori, nonchè al coniuge non legalmente separato e ai figli conviventi solo se consenzienti.
Per gli amministratori eletti è inoltre pubblicata la dichiarazione delle spese sostenute per la propaganda elettorale.
Gli elenchi sono disponibili in formato pdf.
Sindaco e Giunta - redditi 2011
Presidente del Consiglio e Consiglieri Comunali - redditi  2011 (51 kb)
Di seguito, pubblichiamo i redditi degli amministratori della precedente amministrazione, non rieletti alle elezioni comunali del maggio 2012.
Assessori - redditi 2011
Presidente del Consiglio e Consiglieri comunali - redditi 2011
»» Guida alla consultazione
Negli elenchi consultabili on line in questa pagina compaiono il reddito imponibile e la copia delle richiarazioni relative alla situazione patrimoniale ed alle spese elettorali. Le dichiarazioni sono depositate e accessibili su richiesta presso l'ufficio di segreteria del consiglio.
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Compensi degli amministratori per il mandato svolto presso il Comune di Verona
In questa sezione, come richiesto dall’art. 11 del decreto legislativo 150/2009, sono pubblicati i compensi percepiti per il loro mandato dal Sindaco, dagli Assessori, dai Consiglieri Comunali e di Circoscrizione del Comune di Verona nell’anno 2011, sulla base della normativa vigente (art. 82 del testo unico sugli enti locali - d.lgs. 267/00).
Gli elenchi sono disponibili in formato pdf.
Sindaco e Assessori - compensi anno 2011 (13 kb)
Presidente del Consiglio e Consiglieri Comunali - compensi anno 2011 (17 kb)
Presidenti di Circoscrizione e Consiglieri Circoscrizionali - compensi anno 2011 (12 kb)

Soggetti pubblici - Pubblicità situazione patrimoniale -  8 gennaio 1998

Con la nota riportata di seguito, il Garante risponde ad una richiesta di parere formulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sui rapporti tra la legge n. 441 del 1982, in tema di pubblicità della situazione patrimoniale relativa ai titolari di alcune cariche elettive o direttive, e la legge n. 675/1996. Nel parere, l'Autorità analizza i rapporti esistenti tra le due norme, ritenendo che la legge n. 675/1996 non abbia modificato la legge n. 441/1982. Il Garante evidenzia anche le disposizioni dell'art. 27 della legge n. 675/1996 relative al trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, e la disposizione dell'art. 22 della stessa legge, che disciplinano il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti medesimi.

IL GARANTE

Vista la richiesta di parere formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 15544/II-3.7.5.1, in ordine ai rapporti tra la legge n. 675 del 1996 sulla protezione dei dati personali e la legge n. 441 del 1982, in tema di pubblicità della situazione patrimoniale relativa ai titolari di talune cariche elettive o direttive,

OSSERVA:

La legge 5 luglio 1982, n. 441 ha introdotto una disciplina volta a garantire la trasparenza delle situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche pubbliche o di rilievo pubblico.

Tale disciplina obbliga i parlamentari, i componenti del governo, i consiglieri regionali, provinciali o dei maggiori comuni a depositare periodicamente presso gli uffici di presidenza dell'organo di appartenenza una copia della dichiarazione dei redditi, nonché alcune dichiarazioni giurate relative, in particolare, alla situazione patrimoniale personale e alle spese elettorali sostenute (artt. da 1 a 6 legge n. 441/1982). In caso di inadempienza, qualora l'interessato sia un parlamentare o un membro del governo che non sia un componente del Parlamento, il presidente della Camera o del Senato diffida gli interessati ad adempiere e dà notizia dell'inosservanza della diffida all'assemblea di pertinenza (art. 7).

I cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati hanno il diritto di conoscere le predette dichiarazioni attraverso la pubblicazione di appositi bollettini, nei quali, per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, sono riportate solo le notizie risultanti dal relativo quadro riepilogativo.

L'art. 12 della medesima legge n. 441/1982 estende l'applicazione di alcune disposizioni ai titolari di determinate cariche direttive (quali, ad esempio, i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati e direttori generali di istituti ed enti pubblici, di società e di enti privati partecipati oppure finanziati dallo Stato o da enti pubblici, di aziende autonome dello Stato e di talune aziende speciali in ambito comunale), attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (o, nel caso delle aziende speciali, al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata) le competenze in ordine alla raccolta, alla pubblicazione delle dichiarazioni e alla diffida (artt. 13 e 14).

La Presidenza del Consiglio dei ministri fa presente di avere provveduto sin dall'entrata in vigore della legge n. 441/1982 a raccogliere le dichiarazioni patrimoniali dei titolari delle predette cariche direttive e a pubblicarle in un apposito bollettino stampato a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato, il quale è diffuso presso gli organi costituzionali e le prefetture ed è messo a disposizione, a fini conoscitivi, degli iscritti nelle liste elettorali (v. art. 8, ultimo comma).

La Presidenza segnala che l'interpretazione sinora data agli articoli 12 e seguenti della predetta legge è contestata da alcuni interessati, i quali si sono opposti alla pubblicazione delle informazioni relative alla propria situazione patrimoniale, ritenendo che la stessa non sia prevista da puntuali disposizioni.

Di qui la richiesta di un parere di questa Autorità, formulata con particolare riguardo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici, prevista dall'art. 27 della legge n. 675/1996.

Com'è noto, tale legge ha introdotto una nuova disciplina per il trattamento di dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni, la quale permette a tali soggetti di raccogliere e di utilizzare le informazioni di carattere personale qualora ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di funzioni istituzionali, nel rispetto dei limiti eventualmente stabiliti da norme di legge o di regolamento (art. 27, comma 1, legge n. 675/1996).

La divulgazione dei dati ad altre amministrazioni pubbliche presuppone una norma primaria o secondaria, ma è comunque possibile in via residuale, benché non prevista sul piano normativo, quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali (art. 27, comma 2). La comunicazione e la diffusione dei dati personali a soggetti privati, invece, può avvenire solo quando tali operazioni siano previste da una disposizione normativa (art. 27, comma 3).

Quindi, in base alla legge n. 675/1996, i soggetti pubblici possono mettere a disposizione dei privati i dati personali da essi detenuti, ovvero divulgarli anche attraverso apposite pubblicazioni, qualora vi sia una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente un regime di conoscibilità o di pubblicità dei dati o degli atti che li contengono.

Nel caso di specie, giova premettere che non vi è alcuna incompatibilità di fondo tra le nuove disposizioni in materia di dati personali e le norme in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione.

Nella legge n. 441/1982, le disposizioni normative che regolano la raccolta e la pubblicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni e negli atti depositati dai titolari delle cariche direttive di alcuni enti figurano nella seconda parte del corpo normativo, e precisamente negli articoli 12, 13, 14 e 15, i quali estendono l'applicazione delle disposizioni previste per i titolari di cariche elettive e per i membri del Governo attraverso il rinvio ad alcuni articoli che figurano nella prima parte della legge.

La formula utilizzata per questo rinvio è imprecisa e può alimentare alcune perplessità sul piano interpretativo.

Infatti, se risulta del tutto pacifico che la Presidenza del Consiglio dei Ministri può acquisire e trattare i dati personali contenuti nelle dichiarazioni predette, essendo ciò previsto espressamente dagli artt. 12 e 13 della legge n. 441/1982, potrebbero sorgere alcuni dubbi in ordine alla possibilità di pubblicare tali dati e di renderli disponibili agli iscritti nelle liste elettorali, in quanto tale possibilità non è oggetto di un preciso richiamo nell'ambito dei medesimi articoli. Tali dubbi derivano, in particolare, dal fatto che l'art. 12 non menziona gli articoli 8 e 9, i quali riguardano, appunto, la conoscibilità delle dichiarazioni e la pubblicazione di appositi bollettini.

Tuttavia, questa imprecisa tecnica normativa non può far ritenere che non sia possibile accedere ai dati relativi ai titolari delle cariche direttive di enti, istituti e società e pubblicarli in un bollettino.

L'art. 12 della legge n. 441/1982 estende le disposizioni degli articoli da 2 a 7 ai titolari di tali cariche direttive. Poiché gli artt. 8 e 9 della medesima legge si riferiscono alle dichiarazioni patrimoniali di cui all'art. 2 e alle successive dichiarazioni di variazione, si potrebbe ritenere, per questo solo motivo, che non vi siano ostacoli alla pubblicazione dei dati patrimoniali relativi a tutti i soggetti ai quali si applica il medesimo articolo 2, ivi compresi, appunto, i predetti titolari di cariche direttive.

A questa interpretazione della legge n. 441/1982 si potrebbe opporre l'argomentazione che gli artt. 8 e 9 non sono richiamati nell'art. 12, e che questa omissione è significativa della volontà di applicare agli enti, alle società e agli istituti ivi indicati il solo obbligo di dichiarazione patrimoniale, anziché il connesso regime di pubblicità.

A tale perplessità si può tuttavia obiettare che l'art. 12 si limita a regolare la fase dell'obbligo di dichiarazione da parte dell'interessato, e che nell'ambito degli artt. 13 e 14, i quali affidano alcuni compiti al Presidente del Consiglio dei ministri e al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata, figura un puntuale richiamo degli artt. 8 e 9 che riguardano, come si è detto, la conoscibilità dei dati e la pubblicazione del bollettino (v. l'art. 14 comma 2).

Il comma 2 dell'art. 14 è collocato dopo una disposizione che individua i soggetti competenti ad impartire la diffida e a dare notizia dell'eventuale inottemperanza, ma non può essere ritenuto applicabile, per ciò stesso, alla sola tematica della diffida e dell'inadempienza anziché anche a quella della pubblicità delle informazioni patrimoniali.

Ciò risulta confermato dal fatto che il profilo della conoscibilità e della pubblicità della notizia relativa ai soggetti inadempienti appare disciplinato già in modo sufficiente dal comma 1 dell'art. 14, il quale prevede la pubblicazione di tale notizia attraverso la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, rendendola, così, conoscibile a chiunque.

In altre parole, il richiamo degli artt. 8 e 9 contenuto nell'art. 14, comma 2, non può avere altro senso logico che quello di integrare le disposizioni precedenti con una norma sulla conoscibilità dei dati di carattere patrimoniale.

In conclusione, il comma 2 del citato art. 14, benché formulato in maniera asistematica, va considerato come una norma di chiusura volta a prevedere, in relazione alla situazione patrimoniale dei soggetti di cui all'art. 12 della legge n. 441/82, la conoscibilità e la pubblicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni e negli atti da essi presentati, attraverso un bollettino edito a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Tutto ciò risulta conforme allo spirito della legge n. 441/1982 che ha voluto prevedere uno speciale regime di trasparenza per quanto riguarda alcuni dati economici relativi agli individui che ricoprono determinati incarichi pubblici o di rilievo pubblico.

Va peraltro osservato che alcuni dati contenuti nelle dichiarazioni potrebbero avere, in determinate circostanze, natura sensibile (art. 22, comma 1 legge n. 675/1996), laddove siano idonei a rivelare, ad esempio, lo stato di salute dell'interessato. Per questi stessi casi, resta ferma l'esigenza che il trattamento sia previsto da una disposizione di legge più precisa, una volta decorsa la fase transitoria di dodici mesi prevista dall'art. 41, comma 5, della medesima legge (cioè entro il 7 maggio 1998).

La nuova disposizione, in armonia con l'art. 22 comma 3, della legge n. 675/1996, dovrebbe perfezionare il disposto di cui alla legge n. 441, individuando in maniera più precisa le rilevanti finalità di interesse pubblico poste alla base del trattamento, le operazioni di trattamento eseguibili e i dati oggetto di trattamento.

Infine, è appena il caso di osservare che le considerazioni espresse nel presente parere circa la compatibilità tra le citate disposizioni in tema di trasparenza e di protezione dei dati personali sono applicabili anche alla situazione patrimoniale relativa al personale dirigenziale o equiparato delle amministrazioni pubbliche, nonché al personale di magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare, al quale, per effetto della legge n. 127/1997, si applicano le disposizioni dell'art. 12 della legge n. 441/1982 (v. art. 17, comma 22, legge 15 maggio 1997, n. 127).

PER QUESTI MOTIVI

Il Garante ritiene che la legge n. 675/1996 non abbia modificato le disposizioni della legge n. 441/1982 che permettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - nonché all'amministrazione locale interessata - di trattare i dati personali relativi alle situazioni patrimoniali dei soggetti indicati dagli artt. 2 e 12 della stessa legge e di pubblicarli in un bollettino messo a disposizione di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali.

Ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. m) della legge n. 675/1996 il Garante richiama inoltre l'attenzione della Presidenza del Consiglio dei ministri sull'opportunità che la legge n. 441/1982 sia perfezionata, nei termini di cui in premessa, anche attraverso i decreti delegati previsti dalla legge-delega 31 dicembre 1996, n. 676.

Roma, 8 gennaio 1998

IL PRESIDENTE


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