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Legge regionale 17 - 19.06.2014

Leggi e Norme > La legge e i cani

Bur n. 62 del 24 giugno 2014


LEGGE REGIONALE  n. 17 del 19 giugno 2014

Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni.


Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo"

1.    Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è vietato l’utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante.".

Art. 2
Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo"

1.    Dopo il comma 6 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 sono aggiunti i seguenti:
"6 bis. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 bis, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati.
6 ter. Le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al comma 6 bis, sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi.".

Art. 3
Inserimento dell’articolo 18 bis nella legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo"

1.    Dopo l’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:

"Art. 18 bis
Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.

1.    Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.
2.    Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3.    I comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.
4.    Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.".

Art. 4
Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo"

1.    Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Chiunque violi la disposizione contenuta nel comma 2 bis dell’articolo 3 è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 300,00."

Art. 5
Norma transitoria

1.    Ai fini di consentire al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione di adeguarsi a quanto previsto dalla presente legge, il divieto di cui all'articolo 3, comma 2 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, così come introdotto dall’articolo 1, non si applica per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.


______________________

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 19 giugno 2014

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